Art. 1.
(Procedure di concertazione).

      1. Nell'ambito del procedimento di concertazione, come definito dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il COCER dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare presenta sei mesi prima della scadenza contrattuale al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dandone contestuale conoscenza al Ministro della difesa, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato. Le delegazioni che, per conto della rappresentanza, partecipano in qualità di parte sociale alla sessione di concertazione sono deliberate dagli eletti nel COCER dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il comparto difesa e dagli eletti nel COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza per il comparto sicurezza.
      2. Ai fini dell'espletamento delle procedure di concertazione di cui al comma 1, agli organismi di rappresentanza militare eletti ai vari livelli sono consentiti:

          a) la partecipazione ad un interscambio informativo con gli organi interessati alla concertazione e con quelli della contrattazione;

          b) la partecipazione ad incontri con gli organismi sindacali di livello paritetico su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro;

          c) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di stretta competenza che possono comunque avere

 

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riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

          d) la partecipazione a convegni e congressi sindacali dei soggetti inclusi nei comparti della sicurezza e della difesa di cui al comma 1;

          e) l'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in ordine ai ricorsi gerarchici e alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate su delega dell'interessato;

          f) la partecipazione dei delegati a commissioni cui sono demandate decisioni su materie di competenza della rappresentanza militare.